Inficiata tracciabilità rifiuti. Pericolo a S.Giovanni in Fiore

Inficiata tracciabilità rifiuti. Pericolo a S.Giovanni in Fiore

Quella di San Giovanni in Fiore è stata promossa da poco, grazie all’impegno estremo profuso dall’amministrazione Barile, a discarica unica e generale della provincia di Cosenza. Plaudono le giacche arancione aspettando la contropartita!

Intanto, pare non si faccia neanche il termovaorizzatore previsto per la Calabria Nord. Ovviamente non è più necessario: la Sila è grande quanto la disponibilità della giunta collaborazionista di Barile!

Ma quello che preoccupa di più i cittadini sangiovannesi non è solo la quantità enorme di rifiuti in arrivo ma anche la “qualità” degli stessi. La discarica del Vetrano non è controllata, chiunque può scaricare quello che vuole e quanto ne vuole!

Non solo ma, di fatto, sarà reso arduo il controllo sulla strada della massa di immondizia in circolazione. Pare infatti che, con la manovra bis del governo Berlusconi, si abroghi il sistema SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti. Riportiamo integralmente l’articolo pubblicato su Eutekne.info.

La manovra-bis ha abrogato del tutto il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

Da “EUTEKNE.INFO.” di Michele CITTADORI.

Con un colpo netto e deciso, il DL n. 138/2011 (c.d. “manovra di Ferragosto”) ha abrogato ogni traccia del SISTRI, il noto sistema di controllo digitalizzato per la tracciabilità dei rifiuti.

Il sistema SISTRI, preposto alla prevenzione della criminalità ambientale, era stato accolto con un plauso dalle istituzioni che, in tal modo, volevano sottrarre i grandi introiti alla criminalità organizzata, la quale ha trovato nel traffico di rifiuti speciali (il cui 80% sparisce nel nulla, come indicato da Legambiente) una fonte di guadagno che, grazie all’indispensabile collaborazione di “un esercito di colletti bianchi”, solo nel 2010 ha illecitamente fruttato più di 19 miliardi di euro. Ovviamente, a ciò va aggiunta la perdita economica per lo Stato di 140 milioni di euro l’anno per il mancato pagamento dell’IVA sulle attività di smaltimento e vendita illegale (senza contare gli esborsi per la bonifica dei siti di smaltimento illegale). Il rovescio della medaglia di tale sistema consisteva nelle ulteriori incombenze ed esborsi che andavano ancora una volta a gravare sulla classe imprenditoriale, la quale per queste ragioni aveva fortemente osteggiato l’introduzione del disposto (anche se, ad onor del vero, la traslazione ad un sistema digitalizzato, con abbandono del cartaceo, avrebbe nel medio lungo periodo costituito un risparmio).

Quello che ha lasciato perplessi è il fatto che, dovendo entrare in vigore nel settembre prossimo, il sistema SISTRI era ormai giunto ad un elevato grado di funzionalità: centinaia di migliaia di imprese ed enti avevano già sostenuto ingenti costi d’adeguamento, quali l’iscrizione al SISTRI, l’installazione delle scatole nere sugli automezzi, la formazione del personale, l’acquisto di software e l’installazione dei medesimi. Conseguentemente, il disposto normativo della manovra-bis ha lasciato tutti nel malcontento e neppure sembra ispirato a quella economicità e incentivazione dello sviluppo economico che hanno determinato l’emanazione del medesimo.

Più in particolare, varrà rilevare come il DL n. 138/2011, in vigore dal 13 agosto scorso, abbia espressamente abrogato l’articolo della Finanziaria 2007 in cui si disponevano l’istituzione e gli stanziamenti per l’operatività del sistema SISTRI (comma 1116 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296; così come l’art. 14-bis del DL 1° luglio 2009 n. 78, conv. L. 3 agosto 2009 n. 102). Così pure vengono espressamente abrogate le norme a queste correlate, quali quelle relative ai soggetti interessati dalla normativa de qua (il comma 2, lettera a) dell’art. 188-bis e l’art. 188-ter del DLgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni), così come l’apparato sanzionatorio per l’omessa iscrizione dei soggetti obbligati (in specie: l’art. 260-bis del DLgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni; l’art. 36 del DLgs. 3 dicembre 2010 n. 205, limitatamente al capoverso “articolo 260-bis“).

È stata altresì disposta l’abrogazione delle norme operative sulla tracciabilità dei rifiuti, relative, in specie, all’istituzione di un catasto sulla tracciabilità dei rifiuti, all’operatività di un registro di carico e scarico e al trasporto dei rifiuti medesimi (ex art. 16, comma 1, lettera b) del DLgs. 3 dicembre 2010 n. 205, rubricato “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti”).
Ovviamente, la normativa di riferimento è stata abrogata anche in relazione all’applicazione nell’ambito della tutela del mare (abrogati quindi i decreti del Ministero dell’Ambiente 17 dicembre 2009 e successive modifiche e 18 febbraio 2011 n. 52).

Obbligata conseguenza di tale disposto normativo è che rimangono lettera morta anche le disposizioni conseguenti alla responsabilità degli enti (DLgs. 231/01): il tutto con un indubbio regresso nella prevenzione e repressione degli illeciti e, quindi, della legalità.

Applicabili solo le norme incardinate sul sistema cartaceo
Da notare è il fatto che resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti incardinate sul poco efficiente ed efficace sistema cartaceo (in particolare, ai sensi dell’art. 188-bis, comma 2, lettera b) del DLgs. n. 152/2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del DLgs. n. 152/2006 e successive modificazioni).

In conclusione, non si può far altro che sperare in un “ravvedimento operoso” del Governo, che riporti allo status quo ante il sistema SISTRI, ripristinando così un risultato faticosamente raggiunto, che rappresenta un’indubbia conquista nel perseguimento della legalità preventiva e dell’etica.